In base al dm 62/11, in particolare all' art. 7, comma 4, per tutti coloro che sono chiamati a svolgere supplenze dalle nuove graduatorie di istituto valide per il triennio 2011/14 " In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro..... con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445", sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi."
I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
Controlli e acquisizione dati vengono effettuati richiedendo il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del D.P.R. 14/11/2003, N. 313, per chi deve essere impiegato al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito dell’Istituzione scolastica.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 31/12/2013 |
Sottocategoria: Attivitą e procedimenti | Data ultima modifica: 01/06/2014 17:30:17 |
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